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Neomamma licenziata per un ‘riposino’ ma i giudici azzerano il provvedimento. Condannata un’azienda di Varese

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ROMA – La sua colpa? È rientrata prima in ufficio dalla pausa pranzo e ha impiegato il tempo ‘libero’ rimanente per fare un ‘pisolino’. Un’impiegata di 35 anni, mamma da pochi mesi, ha cercato di massimizzare le possibilità di riposo, a lei sempre più precluso tra il lavoro in azienda e le fatiche ‘a casa’ con il piccolo. E le è costato il posto.

COSA È SUCCESSO

La donna, appisolata durante la pausa pranzo, è stata infatti scoperta e licenziata dalla ditta dove lavorava da anni. Ora, a distanza di tre anni, il Tribunale di Varese ha stabilito che il provvedimento dell’azienda era stato illegittimo e lo ha quindi annullato: l’ex impiegata dovrà essere indennizzata con 15 mensilità, circa 35 mila euro, più Tfr e contributi. 

La neomamma era assunta a tempo indeterminato come impiegata amministrativa di una ditta del Varesotto: nell’aprile 2023 aveva timbrato il cartellino per uscire in pausa pranzo intorno alle 13. Mezz’ora però era tornata in ufficio per poter utilizzare gli altri 30 minuti rimasti per riposare. Al loro rientro, colleghi e superiori l’hanno ritrovata addormentata sul divanetto dell’infermeria interna. Una volta accertato che la 35 enne- forse per abitudine e disattenzione- aveva comunque timbrato il cartellino anche se rientrata in anticipo, non gliel’hanno lasciata passare liscia. L’azienda a quel punto ha avviato un procedimento disciplinare e a maggio dello stesso 2023 la neomamma era stata licenziata. 

LA DECISIONE DEL GIUDICE

Il tribunale però ha ribaltato tutta la faccenda: nei giorni scorsi, infatti, la giudice Federica Cattaneo del Tribunale di Varese, ha esaminato il caso e ricostruito i fatti anche ascoltando i testimoni. E ha riconosciuto che non esistono gli estremi della “giusta causa” in questo licenziamento. L’aver timbrato il cartellino al rientro anticipato dalla pausa pranzo è stato ritenuto non sufficiente a giustificare il licenziamento dell’impiegata. Non solo: considerato che la stessa era rientrata dalla maternità a gennaio e che il figlio non aveva ancora compiuto il suo primo anno di età al momento del licenziamento, questo è stato ritenuto illegittimo e annullato.

La donna in un primo momento aveva richiesto il reintegro in azienda, ma successivamente, avendo trovato un altro lavoro, ha rinunciato. Pertanto le spetta comunque un indennizzo di 35 mila euro, i contributi arretrati, ii Tfr, con gli interessi.
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